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Con l’emanazione della legge 178/2020, entrata in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata prorogata anche per il 2022 la misura di sostegno prevista per gli investimenti pubblicitari, già introdotta dal decreto Cura Italia, dal dl Rilancio nel 2020 e con la Manovra 2021 a fronte della crisi causata dal Covid-19.

Entro il 31 marzo per le imprese e i lavoratori autonomi interessati sarà possibile inviare la domanda di comunicazione per l’accesso a tale credito d’imposta. Come per il 2020 e il 2021, anche per il 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

A chi è rivolto il bonus pubblicità

Come previsto dalla normativa potranno usufruire del bonus pubblicità tutte le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

A seconda della tipologia di investimento effettuata, è previsto un regime differenziato che consente all’ente di poter accedere al credito d’imposta. Per il 2022 quest’ultimo è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti compiuti.

È fondamentale che giornali quotidiani e periodici e le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali siano iscritte al ROC, il Registro degli Operatori di Comunicazione e siano dotati di un direttore responsabile. 

Tale agevolazione può essere sfruttata sino al raggiungimento del limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

Come sfruttare il bonus pubblicità

Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sarà possibile usufruire il credito d’imposta presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Durante la compilazione è necessario inserire il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

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